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IL NOTAIO

Il notaio, o nella antica dizione tuttora talvolta usata, notaro (dal latino "notare" ossia "annotare, prender nota"), è un pubblico ufficiale e contemporaneamente un libero professionista con la funzione di garantire la validità dei contratti tra le persone, attribuendo pubblica fede agli atti e sottoscrizioni apposte alla sua presenza[1]. In quanto tale, l'atto notarile garantisce sempre la legittimità di un negozio giuridico e gli attribuisce valore probatorio.

Nei paesi di Common Law, le funzioni svolte dal notaio latino sono generalmente svolte da un avvocato. In questi paesi non esistono documenti dotati di pubblica fede, giacché tutti i documenti fanno fede fino a sentenza contraria. È comunque prevista la figura del notary public [2] che, a differenza del notaio latino, ha solo il compito di autenticare le firme [3], e quindi non garantisce il buon esito dell'operazione.

Il notaio, con le funzioni a lui attribuite oggi, nasce nell' Italia Longobarda[4][5] e nella Francia Merovingia. Esso riprende il nome del notarius, una figura che risale al periodo della Repubblica romana ma che disponeva di funzioni completamente differenti: il notarius infatti indicava lo schiavo che aveva il compito di scrivere velocemente note, spesso mediante abbreviature[6]. Durante il periodo della decadenza dell'Impero romano i notarii erano i segretari dell'Imperatore e dei governatori delle province. Sempre nel tardo impero, più vicino alla figura del notaio odierno era il tabellio, il quale effettivamente aveva le funzioni di redigere scritture private, pur senza essere investito di funzione pubblica. Si deve infine citare anche il libripens, che invece era a tutti gli effetti un funzionario pubblico.[7]

Dopo l'VIII secolo e con Carlo Magno gli strumenti dei notai acquistano la stessa forza ed i medesimi effetti di una sentenza passata in giudicato" [8].

Anche durante il Medioevo, il notariato ha avuto il suo sviluppo incentrato a dare certezza nei rapporti giuridici.

Fino al XVIII secolo, tuttavia, la parola "notaio" continuò a designare figure diverse: l'assistente del sovrano o del Papa, il cancelliere di tribunale, il professionista che assiste i privati ricevendone le scritture. Quest'ultimo significato divenne poi quello definitivo [9].

L'organizzazione del notariato moderno, nei paesi dove vige il cosiddetto notariato latino, risale sostanzialmente alla Rivoluzione francese (decreto del 29 settembre 1791) [10].

L'ordinamento francese fu ricalcato, nel Regno d'Italia, dalla legge del 25 ventoso anno XI (16 marzo 1803), che improntò a sé anche le successive leggi emanate nei vari Stati italiani dopo la Restaurazione; avvenuta l'unificazione, il notariato fu regolato in Italia dal R.D. 25 maggio 1879, n. 4900, poi sostituito dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, tuttora in vigore [11].

 

Nel diritto italiano, secondo quanto recita l'art. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (cosiddetta "legge notarile"), I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.

Per la sua funzione di pubblica utilità, il notariato non è configurabile come mera attività di impresa, ed è soggetto alla disciplina antitrust e ai principi di libera concorrenza secondo un regime specifico. L'esistenza di un albo professionale e di un tariffario di riferimento non è sanzionabile come una forma di cartello.

In particolare le funzioni del notaio Italiano sono anche quelle di liquidare e riscuotere le imposte per conto dello Stato relativamente agli atti pubblici ricevuti[14]. Il notaio italiano deve inoltre effettuare i controlli ipotecari e catastali, effettuare tutti gli adempimenti nei vari uffici pubblici quali ad esempio la registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate, la trascrizione presso la Agenzia del Territorio, la voltura presso il Catasto, le annotazioni presso il Registro dello Stato Civile, le iscrizioni al Registro delle Imprese[15].

Accesso [modifica]

Si diventa notaio col superamento di un concorso nazionale articolato su tre prove scritte ed una prova orale. Il concorso è gestito direttamente dal Ministero della Giustizia e non dal Notariato. Il concorso è nazionale e si svolge a Roma. La prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso è stata soppressa dall'art. 66 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 (in G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, Supplemento Ordinario n. 95).

L'esame scritto consta ora di tre distinte prove teoriche-pratiche, riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale.

La normativa prevede un concorso all'anno, ma la particolare lunghezza delle correzioni non ha mai consentito di rispettare detto termine: si tiene nella pratica un concorso ogni 18\24 mesi. Il numero dei notai sul territorio nazionale è stabilito in una tabella che contiene l'elenco dei Comuni sedi di notaio: questa tabella viene rivista dal Ministero della Giustizia ogni 7 anni.

Chi intende accedere alla professione deve essere laureato in giurisprudenza e deve effettuare un periodo di praticantato presso un notaio in esercizio; tale periodo di pratica è oggi stato ridotto a 18 mesi e può essere iniziato per un periodo massimo di 6 mesi durante l'ultimo anno di università, cioè quando mancano 60 crediti alla laurea (crediti della tesi compresi). Esistono poi numerose scuole, alcune delle quali vengono gestite direttamente dai Consigli notarili (lista). Il costo delle scuole notarili è di circa 750 euro, con punte di 2.000 euro in alcune scuole private. Diverse scuole tuttavia offrono borse di studio.

Il numero dei notai è fissato e programmato dal Ministero della Giustizia [16]. I notai in esercizio sono 4.554 [17] (dati giugno 2010). La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Ministro della Giustizia, è composta da sei magistrati, tre professori ordinari e sei notai; questi ultimi sono scelti da un elenco compilato dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Funzioni [modifica]

L'atto rogato è un atto pubblico, in quanto il notaio, apponendovi la sua sottoscrizione e l'impronta del suo sigillo, gli attribuisce pubblica fede; ciò che il notaio attesta nel rogito (ad esempio che ha dato lettura dell'atto alle parti, o che una persona ha fatto qualcosa ovvero ha sottoscritto una dichiarazione dinanzi a lui, o ancora che il notaio sia certo dell'identità personale delle parti) fa piena prova, cioè deve essere considerato vero, anche dal giudice, salvo che sia accertato giudizialmente il reato di falso.

Il notaio è in pratica colui che, per conto dello Stato, non solo ha la funzione di accertare l'identità delle parti e attribuire pubblica fede a quanto stipulato avanti a lui ma altresì di compiere un vero e proprio controllo di legittimità degli atti e curarne tutti i successivi adempimenti, tra cui la corretta registrazione e trascrizione nei pubblici registri. Inoltre, il notaio è delegato anche alla riscossione di certe imposte relative ad alcuni tipi di atti rogati. L'atto pubblico è anche detto rogito ed è propriamente "atto di notaio" in quanto non si tratta di un semplice atto sottoscritto dalle parti dinanzi al notaio, bensì di un atto che è stato redatto dal notaio riducendo nella forma giuridica più appropriata la volontà delle parti; pertanto l'atto si perfeziona solo con la firma del notaio. Peraltro anche nelle scritture private autenticate, il notaio non si limita ad accertare che le parti abbiano sottoscritto in sua presenza, ma effettua il medesimo controllo di legittimità e, anche se non vi è sempre tenuto, cura ugualmente tutti gli adempimenti successivi. Di regola, infatti, è la stessa legge che impone al notaio di curare questi adempimenti (questo accade ad esempio per la registrazione e la trascrizione dell'atto [18]); ciò anche al fine di scongiurare il rischio di una possibile evasione fiscale da parte dei soggetti che partecipano all'atto.

Doveri e deontologia professionali [modifica]

Il notaio è tenuto al rigoroso controllo della regolarità formale degli atti ed alla verifica dell'insussistenza di condizioni palesi di vizio che renderebbero la scrittura inefficace, nulla o annullabile. Circa il controllo di diritto sostanziale, vi sono interpretazioni divergenti, sia all'interno che all'esterno della categoria professionale. La legge notarile, del resto, sostiene che Spetta al notaro soltanto d'indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto (art. 47), e più volte la Corte di Cassazione si è pronunziata nel senso di indicare un dovere professionale limitato alla sola indagine sull'effettiva volontà delle parti di contrarre e sulla corrispondenza dell'atto a tale volontà, per come manifestata, esimendo il notaio da responsabilità in ordine all'accertamento delle motivazioni rispettivamente conducenti alla stipula.

Altri ritengono però che la deontologia professionale richiederebbe che il notaio, prestando attenzione alle condizioni culturali ed intellettive dei contraenti, si accerti della loro effettiva e concreta comprensione del reale contenuto degli atti che sottoscrivono e della portata delle obbligazioni che assumono.

Non è quindi impropria l'eventuale proposizione di forme o modalità dell'atto differenti da quelle originariamente previste, per meglio rispondere sia alle aspettative delle parti, sia all'esigenza di precisione ed appropriatezza giuridica generale; non è invece consentito al notaio di debordare su argomenti relativi al carattere economico dell'atto, poiché in tale evenienza si configurerebbe un'attività di mediazione, anche se estemporanea od occasionale, la cui competenza esclusiva è appunto dei mediatori ed è ulteriormente esclusa per incompatibilità dall'art. 2 della legge notarile.

Competenze [modifica]

Le tipologie di atti per i quali la legge dispone la competenza esclusiva del notaio (nel senso che egli solo possa rogarli e non anche altri pubblici ufficiali) non sono numerose. I casi più rilevanti sono il testamento pubblico (art. 603 cod. civ.), il testamento segreto (art. 604 cod. civ.) e il verbale di pubblicazione del testamento olografo (art. 620 cod. civ.)[19]. L'art. 1350 del codice civile elenca gli atti che obbligatoriamente "devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità", e l'art. 2643 cod. civ. elenca gli atti che "si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione". Una serie di norme speciali dettano la competenza del notaio per gli atti soggetti a pubblicità presso i pubblici registri, come in materia di trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari[20] e di iscrizione presso il Registro delle imprese [21]. L'assistenza del notaio inoltre risulta di fatto indispensabile (pur non essendo prescritta in via esclusiva dalla legge) in molti casi non ordinari, ad esempio per la verbalizzazione di fatti specifici osservati nel loro accadere, e per altre simili fattispecie per le quali le pubbliche amministrazioni non offrono al cittadino idonei servizi pubblici (non offrendo cioè la disponibilità di pubblici ufficiali per simili esigenze).

Attività di consulenza

Nel tempo, i notai italiani hanno sviluppato un'accessoria attività di consulenza prestata, ad esempio, per la redazione di scritture private non autenticate, come il contratto preliminare di compravendita (compromesso) o il testamento. Tali consulenze sono propriamente prestate in ordine agli aspetti giuridici degli atti da stipulare (pareri pro veritate).

Notariato informatico

A partire dal 2002 la quasi totalità degli atti notarili italiani è trasmessa al Catasto ed al Registro delle Imprese in via telematica, avvalendosi della firma digitale.

I notai italiani si sono all'uopo dotati di una rete telematica dedicata (Rete Unitaria del Notariato, in acronimo RUN) e di un'apposita Autorità di certificazione. I documenti digitalmente sottoscritti sono circa tre milioni ogni anno, il che rende quello italiano, con ampio margine, il più importante sistema di documentazione notarile elettronica a livello mondiale.

Nel 2005 il notariato italiano ha presentato in via sperimentale il primo sistema al mondo di circolazione internazionale di atti notarili in forma digitale.

 

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